Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39: Provvedimenti interessanti l'organizzazione sportiva

A)                Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”.

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 22 marzo 2014 il decreto legislativo di cui all’oggetto che, in attuazione della direttiva 2011/93/UE, introduce nuove norme relative alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

In particolare, l’art. 2 del suddetto decreto inserisce, nell’ambito del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, un nuovo articolo, l’art. 25 bis, in base al quale il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve preventivamente richiedere il certificato penale, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori (trattasi dei reati di cui all’art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-undecies del codice penale).

Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Tale disposizione si applica anche nei confronti di ogni attività di natura volontaria e, pertanto, a tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività rivolte ai minori per il tramite di dipendenti e volontari.

In tale casistica rientrano, quindi, tanto coloro i quali svolgono attività di puro volontariato quanto coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TIUR.

La norma in questione, che non prevede alcun regime transitorio, entra in vigore in data 6 aprile 2014.

Sono in corso contatti tra il CONI e le istituzioni competenti ai fini dell’eventuale emanazione di specifiche indicazioni circa le concrete modalità applicative da parte dei soggetti destinatari.