Covid-19: Collaboratori sportivi: informazioni riguardanti l'indennità di cui all'art. 96 del DL "Cura Italia"

 

Si ribadisce che sul sito Sport e Salute è disponibile una sintesi di quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 a supporto del sistema sportivo per i danni provocati dall’emergenza COVID 19 e le misure più generali previste dal decreto comunque  applicabili anche al sistema sportivo.

In relazione in particolare all’art. 96 del Decreto Legge su citato che prevede un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si evidenzia che  l’indennità sarà riconosciuta, come noto, da Sport e Salute S.p.A.

Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dall’adozione del decreto-legge. Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

In proposito appena disponibili maggiori informazioni saranno rese disponibili sul sito di Sport e salute, nel frattempo si segnala che le richieste vanno inviate all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Per qualsiasi ulteriore richiesta di chiarimento si prega di non anticipare alcuna forma di interpretazione del dettato normativo e di segnalare che i dettagli saranno definiti nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport,  come previsto dal decreto-legge e  di  consultare il sito www.sportesalute.eu sul quale saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti sulla questione.